L’eco-tassa per i Pneumatici Fuori Uso (PFU)

L’eco-tassa per i Pneumatici Fuori Uso (PFU)

Ricordiamo che da settembre 2011 è stata introdotta una nuova eco-tassa per lo smaltimento dei pneumatici fuori uso (PFU).
Essa sarà a carico del cliente ed ammonta a € 3,63 IVA Inclusa per pneumatico.

Decreto Min. 11 Aprile 2011 N. 82

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 131 dell’8 giugno 2011), il D.M. 11 aprile 2011, n.82 – attuativo del Decreto Legge 152/2006 – definisce i dettagli per l’avvio delle operazioni che dovranno garantire l’invio a recupero del 100% dei PFU generati sul territorio nazionale italiano.

Il decreto dispone le modalità operative e gestionali del nuovo sistema: chi sono i responsabili, come verranno gestite le quantità di PFU e i relativi contributi economici, chi sono gli organi deputati al controllo e quali saranno le sanzioni in caso di inadempienze.

Dall’entrata in vigore del provvedimento (il 9 giugno 2011) sono previsti 90 giorni di tempo per permettere a tutti i soggetti coinvolti di adeguarsi alla nuova normativa, termine oltre il quale prenderà il via anche in Italia un sistema di gestione nazionale dei PFU.

 

Articolo 228 D. Lgs. n.152/06 s.m.i.

L’articolo 228 del decreto legislativo n. 152/06 s.m.i., alla base del Dm 82 dell’11 aprile 2011, riporta quanto segue:

  1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell’articolo 177, comma 1.
  2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell’obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall’obbligo di cui al comma 1.
  3. Il trasferimento all’eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell’anno precedente costituisce adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilità.
  4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell’inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.

Fonte: EcoPneus (ecopneus.it)

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