Revisioni Ministeriali

Il Codice della Strada prevede che i veicoli a motore e i loro rimorchi durante la circolazione debbano essere tenuti in condizioni di massima efficienza.
Per questo devono essere sottoposti a revisione periodica, la quale deve accertare che le condizioni di sicurezza per la circolazione siano rispettate e che il rumore e le emissioni inquinanti siano mantenute entro i limiti stabiliti dalla legge (art. 80).
Dal 1 gennaio 2000 le norme che regolano la revisione in Italia rispecchiano le direttive della Comunità Europea.

La nostra autofficina è autorizzata dalla Motorizzazione civile di Bergamo a effettuare le revisioni (AUTORIZZAZIONE n° 00BG002/13 del 26-02-2013)

 

La revisioni periodica va effettuata:

  • Entro 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni per:
    – Autovetture e autocaravan
    – Motocicli e ciclomotori
    – Autoveicoli adibiti al trasporto di cose o a uso speciale e rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate
    – Autoveicoli per trasporto promiscuo
    – Veicoli storici
    – Veicoli storici immatricolati prima del 1960 (Effettuabile solo presso la Motorizzazione se iscritta a un Registro Storico) – Maggiori informazioni
  • Ogni anno per:
    – Veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente
    – Taxi e veicoli adibiti a noleggio con conducente
    – Autoambulanze
    – Autoveicoli destinati al trasporto di cose e rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate
    – Veicoli atipici (es. auto elettriche leggere)

 

La revisione può essere effettuata presso la Motorizzazione Civile oppure presso una delle officine autorizzate come la nostra.

Per effettuare la revisione è necessario:

  • Presentare la carta di circolazione in originale
  • Nel caso di acquisto usato, la carta di circolazione deve avere applicato il tagliando di trasferimento di proprietà
  • Compilare l’apposita domanda di revisione, cui seguiranno le prove strumentali e i controlli visivi
  • Pagare la tariffa prevista di € 79,02, anche in caso di revisione con esisto “ripetere” o esito “sospeso”

 

Al termine del controllo, viene applicata sulla carta di circolazione un’etichetta adesiva che riporta l’esito della revisione.

L’etichetta può riportare una delle seguenti diciture:

  • “ESITO REGOLARE” se il veicolo ha superato regolarmente la revisione
  • “ESITO RIPETERE” se il veicolo non ha superato la revisione e deve ripresentarsi al controllo entro un mese (in questo periodo il veicolo può circolare solo se si è provveduto alla riparazione delle anomalie riscontrate e si abbia la relativa certificazione di un’officina)
  • “ESITO SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE” se il veicolo non ha superato la revisione in quanto sono evidenti GRAVI DISFUNZIONI CON IMPATTO SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE e in questo caso è necessario presentare una nuova richiesta di revisione, e il veicolo potrà circolare solo in giornata, per essere portato dal meccanico a una velocità non superiore ai 40 km/h, e nel giorno della nuova revisione.

N.B: nel caso di esito RIPETERE  oppure di esito SOSPESO il veicolo dovrà ripresentarsi per ripetere la revisione nello stesso centro revisioni o in alternativa alla motorizzazione civile.

 

Durante la revisione verranno effettuati i seguenti controlli:

  • PNEUMATICI: tipo e corrispondenza con quelli indicati nella carta di circolazione, compresa la ruota di scorta; controllo rotazione ed usura e controllo che i pneumatici presenti sullo stesso asse siano identici
  • VETRI: integrità ed omologazione
  • CINTURE DI SICUREZZA: integrità, efficienza ed omologazione
  • NUMERO TELAIO:  leggibilità e corrispondenza con la carta di circolazione
  • NUMERO MOTORE: corrispondenza con la carta di circolazione
  • TARGA ANTERIORE E POSTERIORE: integrità e corrispondenza con la carta di circolazione
  • IMPIANTO LUCI: integrità ed efficienza
  • PROVA FARI: regolazione ed efficienza
  • PROVA FRENI:  efficienza frenante e lo squilibrio di frenata
  • PROVA RUMOROSITA’: nei limiti indicati sulla carta di circolazione
  • AVVISATORI ACUSTICI: efficienza del clacson
  • PROVA GAS DI SCARICO: nei limiti previsti dalle norme vigenti
  • PROVA GIOCHI E SOSPENSIONI: integrità ed efficienza
  • STATO GENERALE DELLA CARROZZERIA

 

La revisione straordinaria di un veicolo può essere richiesta dagli uffici della motorizzazione a seguito di un incidente che ha provocato al veicolo danni tali da poter compromettere, a giudizio degli organi di polizia che effettuano la segnalazione, la sicurezza per la circolazione oppure quando gli organi di polizia segnalano dei dubbi sulla persistenza nel veicolo dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti.

 

In caso di verifica da parte degli organi preposti (es. Carabinieri, Polizia, ecc.), chi circola con un veicolo non revisionato è soggetto alla sanzione amministrativa di € 168,00 , somma che può aumentare secondo le aggravanti (es. recidiva, uso di falsa attestazione di revisione, ecc.).

Il veicolo non revisionato viene inoltre sospeso dalla circolazione fino a quando non viene sottoposto a revisione ed ottiene esito regolare. Se la mancata revisione viene accertata in autostrada, si incorre nel ritiro della carta di circolazione e nel fermo amministrativo del veicolo.